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Nuovo Codice degli Appalti 2023

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Novità: Lo scorso 1° aprile è entrato in vigore il Nuovo Codice degli Appalti le cui principali disposizioni acquisteranno efficacia dal 1° luglio 2023. Per consentire ai professionisti del settore di ottenere una preparazione completa sull'argomento e applicare le nuove competenze nel lavoro quotidiano, abbiamo organizzato un PERCORSO FORMATIVO TEORICO-PRATICO composto da 4 webinar in diretta sul tema dei contratti di lavori, servizi e forniture. Obiettivo del webinar è fornire una conoscenza, il più completa possibile, sul nuovo codice degli appalti pubblici, trattando il tema dei contratti di lavori, servizi e forniture. Questo vuol dire, non solo indagare le sostanziali novità dello stesso e quindi garantire un tempestivo aggiornamento professionale, ma anche racchiudere tutte le informazioni in una disamina completa, in modo da fornire nozioni sulla materia a 360 gradi. Il webinar si propone di formare i professionisti sulle più importanti problematiche tecniche, amministrative e giuridiche del settore, anche attraverso il confronto con la normativa ormai abrogata. Verranno trattate le fasi principali di un appalto: dalla programmazione all’esecuzione con indicazioni teorico-pratiche fondamentali per gestire la transizione normativa. Verranno analizzate le relazioni e gli allegati del Codice in maniera organica rispetto alle norme, così da presentare una overview completa su ogni singolo argomento. I docenti affronteranno i contenuti di programma con un taglio tecnico-pratico, in maniera da agevolare la comprensione anche attraverso il coinvolgimento degli utenti.

Calendario degli eventi

appuntamento del 24 maggio ore 15:00 - 17:00 Rup, compiti e responsabilità e programmazione e progettazione di servizi, forniture e lavori.

appuntamento del 29 maggio ore 15:00 - 17:00 Procedure di gara: requisiti, garanzie e selezione. Procedure di affidamento.

appuntamento del 5 giugno ore 15:00 - 17:00 Esecuzione del contratto: direzione dei lavori e le modifiche del contratto.

appuntamento del 12 giugno ore 15:00 - 17:00 Esecuzione del contratto: il collaudo dei lavori e le contestazioni.

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ANAC aggiorna il bando tipo n.1-2021 riguardante procedura aperta con sistemi telematici

fonte immagine:https://www.governolocale.net/wordpress2/?p=688

Con la delibera n. 154 del 16 marzo 2022, Il Consiglio dell’Autorità, ha approvato l’aggiornamento al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 e al decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con legge n. 25 del 28 marzo 2022, del Bando tipo n. 1-2021 e della relativa nota illustrativa, entrambi approvati, ai sensi dell’articolo 71, comma 1, e dell’articolo 213, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, con delibera n. 773 del 24 novembre 2021, con mandato espresso ad adeguare i documenti al testo approvato in sede di conversione in legge, prima di procedere alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Sono state introdotte le misure sulle pari opportunità di genere e generazionali, sull’inclusione lavorativa delle persone con disabilità e le clausole di revisione dei prezzi.

Il Bando di gara tipo n. 1 - 2021 riguarda la procedura aperta, svolta totalmente con sistemi telematici, per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Esso è stato adottato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in attuazione del codice degli appalti, con l’obiettivo di fornire alle stazioni appaltanti uno strumento standardizzato che garantisca efficienza, qualità dell’azione amministrativa e omogeneità dei procedimenti.

In particolare, nel Bando tipo relativo agli investimenti pubblici finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano Nazionale Complementare (PNC) è stata inserita la clausola che prevede come causa di esclusione dalla gara, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità. Inoltre l’operatore economico al momento della presentazione dell'offerta deve assumersi l'obbligo di riservare, in caso di aggiudicazione del contratto, sia all’occupazione giovanile, sia all’occupazione femminile, una quota di assunzioni pari almeno al 30% di quelle necessarie per l'esecuzione del contratto. È possibile derogare all’obbligo di riserva, dandone adeguata motivazione. Nel caso di tasso di quote rosa inferiore al 25%, le stazioni appaltanti devono tendere ad aumentare il tasso di occupazione femminile per una percentuale superiore di 5 punti percentuali.

Inoltre, tra gli elementi fondamentali che le stazioni appaltanti sono tenute ad inserire nella documentazione di gara c’è anche la clausola sui prezzi: Anac ha provveduto ad inserire nel Bando tipo le quanto previsto dal decreto Sostegni ter, che ha introdotto l’obbligo, fino al 31 dicembre 2023, di inserire nei documenti di gara le clausole, finora facoltative, di revisione dei prezzi di cui all’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).


Decreto semplificazioni e Governance del PNRR, l’approvazione del Consiglio dei Ministri

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È stato ufficialmente approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 maggio il testo ufficiale del Decreto Semplificazioni 2021: l’accesso al Superbonus del 110 per cento sarà semplificato e ci sarà possibilità di delega a soggetti terzi per lo SPID.

La semplificazione degli adempimenti necessari per accedere al Superbonus persegue l’intenzione di dar man forte agli investimenti ad ai progetti del Recovery Plan. Nello stesso decreto si articola la governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata conferita la responsabilità di indirizzo del Piano. Il Premier preside la Cabina di Regia a cui prenderanno parte in base alle tematiche trattate i relativi Ministri e Sottosegretari, per le competenze regionali e locali interverranno Presidenti di Regioni e Province Autonome. La Cabina di Regia sarà coadiuvata da una Segreteria tecnica che dovrà tenere sotto controllo lo stato di attuazione dei progetti del PNRR. Il superamento degli ostacoli normativi viene regolato dall’Unità per la razionalizzazione e il miglioramento dell’efficacia della regolazione. Si istituisce poi un Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale. Infine, il Servizio centrale per il PNRR si occuperà del monitoraggio e della rendicontazione.

Le misure approvate con il decreto del 28 maggio tendono ad evitare impedimenti per i progetti del Recovery Plan, nello specifico: “ in caso di dissenso, diniego o opposizione proveniente da un organo statale che può minare l’attuazione del PNRR e dopo un iter di confronto con i soggetti interessati, il Presidente del Consiglio intraprenderà le iniziative necessarie per l’esercizio dei poteri sostitutivi ”e “in caso di inerzia dei soggetti attuatori del PNRR, avrà la possibilità di individuare altri soggetti per l’attuazione dei progetti”.

Gli interventi con il Superbonus che saranno considerati manutenzioni straordinarie si allargano ad ospedali, case di cura, ospizi e caserma, restano fuori gli alberghi e gli immobili sprovvisti di impianto termico. La doppia conformità non sarà più necessaria, sarà sufficiente la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) per l’inizio dei lavori ad esclusione di interventi di demolizione e ricostruzione.

Con questa strategia si intende velocizzare l’aspetto burocratico, favorendo l’apertura di cantieri. Per gli immobili realizzati post 1967 la Cila dovrà essere corredata del titolo abilitativo per la sua realizzazione o del provvedimento di legittimazione. Al contrario per gli immobili realizzati ante 1967 si dovrà certificare la costruzione precedente al 1 settembre del 1967. Le difformità non dovranno essere accertate preventivamente dal tecnico, in assenza di Cila o nell’eventualità di difformità rispetto alla realizzazione o di dichiarazioni mendaci l’agevolazione viene revocata.

Riguardo allo SPID invece si favorisce un maggior utilizzo dell’identità digitale. Inoltre, i certificati online saranno rilasciati al cittadino a titolo gratuito, senza dover sostenere la spesa dell’imposta di bollo di 16 euro e dei diritti di segreteria.

Ci sono novità anche in tema di appalti, il subappalto fino al 31 ottobre 2021 può arrivare fino al 50% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Dal 1 novembre 2021 non vi sarà un limite quantitativo al subappalto, sarò obbligo delle stazioni appaltanti indicare prestazioni e lavorazioni che per la loro peculiarità devono essere realizzate dall’aggiudicatario. Nel decreto viene anche stabilito che coloro che intendono partecipare ai bandi di gara debbano presentare un rapporto che certifichi lo stato di inclusività della donna nell’attività lavorativa, una maggiorazione del punteggio è invece prevista per chi assume donne e giovani sotto i 35 anni.

Il PNRR prevede interventi la cui aggiudicazione sarà basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a beneficio di aspetti qualitativi e non solo economici. L’affidamento è unico sia per la progettazione che per l’esecuzione dell’opera e a fronte di un progetto di fattibilità tecnico-economica.

Ritorna nelle intenzioni del PNRR lo strumento del dibattito pubblico, al fine di migliorare la divulgazione delle opere da realizzare e incentivare la collaborazione tra società civile ed enti territoriali.


Approvata la Legge di conversione del DL semplificazioni

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In vigore dal 15 settembre la legge 11 settembre 2020, n. 120 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”

Sul supplemento ordinario n. 33/L alla Gazzetta ufficiale n, 228 del 14 settembre 2020 è stata pubblicata la legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del DL Semplificazioni. Il testo è passato senza ulteriori modifiche.

Le disposizioni del provvedimento, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, prevedo alcune modifiche al D.P.R. 380/2001 (T.U. edilizia) e procedure semplificate per l’affidamento degli incarichi di progettazione e dei lavori.

Nello specifico, fino al 31 dicembre 2021, negli appalti di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, è consentito l’affidamento diretto fino a 75mila euro. Al di sopra di questo importo, e fino alle soglie comunitarie (214mila euro per i servizi affidati dagli enti locali e 139mila euro per i servizi affidati dalle amministrazioni centrali), si utilizza la procedura negoziata con invito ad almeno 5 operatori economici. Per gli appalti di lavori, inoltre, è consentito l’utilizzo dell’affidamento diretto per importi al di sotto dei 150mila euro, fino a dicembre 2021.

Per accelerare la realizzazione di grandi opere infrastrutturali e di architettura di particolare interesse pubblico e rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città o sull'assetto del territorio, fino al 31 dicembre 2023 le amministrazioni aggiudicatrici possono bypassare la procedura di dibattito pubblico (prevista dall’articolo 22, comma 2, del Codice Appalti D.lgs. 50/2016) e procedere direttamente agli studi di fattibilità tecnico-economica nonché alle successive fasi progettuali. La deroga deve essere richiesta dalle amministrazioni aggiudicatrici e autorizzata dalle Regioni dopo aver ottenuto il parere favorevole della maggioranza delle Amministrazioni provinciali e comunali interessate.

Sempre il relazione al Codice degli appalti pubblici, la verifica preventiva della progettazione, prevista dall’articolo 26 del Dlgs 50/2016, deve accertare anche la conformità dei progetti alle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) o alle norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni contenute nel DM 26 giugno 2014.

Per le modifiche concernenti il T.U. edilizia, la legge prevede che gli interventi di demolizione e ricostruzione possono essere realizzati nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti nelle aree in cui non è consentita la modifica dell’area di sedime per il rispetto delle distanze minime. Gli ampliamenti volumetrici eventualmente consentiti, possono essere realizzati fuori sagoma o con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti.

Inoltre , gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivo¬lumetriche e tipologiche e le modifiche necessarie all’adozione di misure antisismiche, a garantire l’accessibilità, all’istallazione di impianti tecnologici, all’efficientemente energetico e alla rigenerazione urbana, sono considerati ristrutturazioni edilizie . Tuttavia l'ampliamento del concetto di ristrutturazione edilizia trova un limite nelle zone A in quanto in queste aree, per classificare l’intervento come ristrutturazione edilizia, è necessario rispettare la sagoma, i prospetti, l’area di sedime e le caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente.

Ulteriori novità si hanno in materia di autorizzazione antisismica con silenzio assenso e Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici; in particolare, i Consigli comunali possono deliberare il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici per gli interventi di interesse pubblico, con finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo, di recupero sociale e urbano dell'insediamento.

Gli interventi di riqualificazione degli edifici da destinare infrastrutture sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive di quartiere ed edilizia residenziale sociale iniziati entro il 31 dicembre 2022, possono essere realizzati con SCIA; inoltre per attivare processi di rigenerazione urbana e favorire lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il Comune può consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dallo strumento urbanistico. Viene infine introdotto lo stato legittimo degli immobili, dato dal titolo abilitativo che ne ha previsto o legittimato la costruzione e da quelli che hanno disciplinato gli ultimi interventi edilizi.


Codice degli appalti: in arrivo il Regolamento attuativo

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La bozza definitiva di Regolamento potrebbe essere modificato dal Decreto Semplificazioni

La Commissione del Ministero delle Infrastrutture, composta da 13 esperti del settore, istituita per elaborare il nuovo regolamento appalti, ha consegnato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il nuovo testo del Regolamento attuativo del codice degli Appalti. La nuova bozza, però, non tiene conto delle modifiche introdotte dal DL Semplificazioni, pertanto potrebbe essere necessaria una modifica al testo definitivo.

Il Regolamento dovrebbe essere pubblicato per fine 2020, in ritardo di un anno rispetto a quanto previsto dal decreto “Sblocca cantieri”; con lo stesso confluirebbe in un unico testo la materia relativa al responsabile unico del procedimento, alla progettazione, ai servizi di ingegneria e architettura, qualificazione degli esecutori e dei contraenti generali, appalti sotto soglia, direzione dei lavori e dell’esecuzione, penali, collaudi, lavori sui beni culturali. Cesseranno quindi di avere efficacia le linee guida ANAC e i decreti ministeriali su queste materie. In particolare, le linee guida ANAC n. 1 sull'affidamento dei servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura saranno sostituite dal regolamento che stabilirà le modalità di affidamento, i requisiti dei professionisti, delle società di ingegneria e dei raggruppamenti temporanei, le modalità di svolgimento dei concorsi di idee e dei concorsi di progettazione. L’attuale bozza del Regolamento unico è suddivisa in 7 parti (la prima bozza ne prevedeva 5) e 314 articoli. Il lungo iter per l'approvazione del Regolamento è stato poi rallentato anche dall’emergenza Coronavirus. Il lockdown ha fatto sospeso le attività in tantissimi cantieri e la crisi economica che ne è derivata ha reso necessarie una serie di semplificazioni al Codice effettuate mediante il DL Semplifacazioni. In particolare, il DL ha previsto fino al 31 luglio 2021 l’allargamento dell’affidamento diretto e l’utilizzo di procedure negoziate anche oltre le soglie comunitarie, ma anche tempi più brevi per le aggiudicazioni la possibilità di nominare commissari straordinari per opere particolarmente complesse o impattanti. Il Regolamento attuativo potrebbe seguire quindi due strade: un’ ipotesi potrebbe essere quella di adeguarlo alle novità del DL Semplificazioni, che deve essere convertito in legge entro la metà di settembre. La seconda soluzione, invece, sarebbe quella di far trascorrere il periodo post-emergenziale, in cui gli appalti dovrebbero seguire le poche regole del DL Semplificazioni, e attendere il ripristino dello status-quo a partire dal 1° agosto 2021. Il gruppo di lavoro avrebbe così tutto il tempo necessario per apportare le eventuali limature che dovessero essere necessarie per adeguare il Regolamento al contesto e renderlo immediatamente operativo.